N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2012

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di S. E. M., nato in Marocco il 15 maggio 1984, detenuto presso la Casa Circondariale di Forli'.

Con istanza depositata in data 14 febbraio 2012 nell'interesse del S. E. M. veniva proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, c.p.p., avverso l'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale di Bologna in data 19 gennaio 2012.

Con tale provvedimento il rappresentante del Pubblico Ministero aveva eseguito nella forma carceraria la pena portata nella sentenza di questa Corte emessa in data 22 ottobre 2010 che aveva condannato il S. E. M., alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., c.p. e 609-quater, comma n. 1 e comma 4°, c.p.

La vicenda aveva tratto origine dal legame sentimentale allacciato dal S. E. M. con la parte offesa M. J., all'inizio della vicenda infra-quattordicenne, con la quale il condannato, consenzienti i genitori della M. , aveva intrattenuto rapporti sessuali, culminati con una gravidanza poi interrotta.

Nel corso del procedimento penale la relazione tra l'imputato e la parte offesa continuava, tanto che all'attualita' essi avevano instaurato una stabile convivenza dalla quale era nato anche un figlio, riconosciuto dal S. E. M.

Con il ricorso per incidente di esecuzione la difesa del S. E. M.

si doleva di come ai sensi del combinato disposto degli artt. 656, comma 9°, lettera a), c.p.p. e 4-bis, comma 1° quater, 1egge n.

354/1975, non fosse possibile la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione, ne' la concessione di misure alternative alla detenzione prima del decorso di un anno di osservazione intramuraria, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-bis, comma 3° e sollecitava la proposizione di questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt.

3 e 27, comma 3°, Cost.

All'odierna udienza camerale il Procuratore Generale, peraltro lo stesso Sostituto firmatario dell'ordine di esecuzione impugnato, concordava con l'istanza e chiedeva che la Corte sollevasse la questione davanti al Giudice delle Leggi.

Osserva la Corte come l'eccezione di legittimita' costituzionale avanzata concordemente dalle parti non sia manifestamente infondata.

Giova, ai fini dell'illustrazione delle motivazioni che conducono la Corte a tale conclusione, esaminare in chiave critica lo stato della giurisprudenza di legittimita' che si e' sviluppata nel corso degli anni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41958 del 22 ottobre 2009 (imputato), ha statuito che la sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p. non puo' essere disposta ai sensi dell'art. 656, comma 9°, c.p.p., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma quarto della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto e' subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalita'...

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