N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2011

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di estradizione trattata in camera di consiglio;

Contro Chereleu Octavian Ovidiu nato ad Oradea (Romania) il 12 agosto 1977 e res. in Toscolano Maderno (Brescia) via Cavour 54, richiesto in consegna dalla Repubblica di Romania, difeso di fiducia dagli avv. ti Raimondo Dal Dosso del Foro di Brescia, libero contumace.

Fatto e diritto Il cittadino rumeno Chereleu Octavian e' stato richiesto in consegna dalla Repubblica di Romania con domanda di estradizione pervenuta al Ministero della Giustizia che in data 2 marzo 2011 l'ha trasmessa alla Procura Generale presso questa Corte. Dalla richiesta, corredata dalla prescritta relazione, dalla copia della sentenza di condanna e dal relativo ordine di esecuzione emerge che il Chereleu e' stato condannato con sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Pretura di Oradea in data 27 giugno 2007 per i reati di evasione fiscale in concorso con altre persone ed associazione a delinquere, in relazione a fatti avvenuti negli anni 2001 e 2002. L'autorita' giudiziaria rumena ha inflitto al soggetto richiesto in consegna la pena finale di anni 4 di reclusione. Dalla lettura della sentenza si apprende che la condotta del Chereleu, all'epoca dei fatti rivestente la carica di amministratore della societa' Termal Felix Comextur sri che aveva assunto nel'ottobre 2001 a cio' indotto da altro coimputato, regista dell'operazione illecita, sarebbe consistita nel favorire l'evasione fiscale da parte della societa' Megatroma srl cui forniva apparentemente prodotti petroliferi per un valore diverso ed inferiore a quello indicato sulla documentazione fiscale e sui documenti di accompagnamento dei prodotti (su cui la merce era indicata falsamente come gasolio e benzina anziche' frazioni petrolifere) che venivano materialmente predisposta dal Chereleu su indicazione del coimputato Coltescu Titus. In tal modo ha concorso con l'amministratore della Megatroma srl nell'evasione fiscale consumata da tale societa' che ha operato una riduzione illecita della base di calcolo degli oneri fiscali, gonfiando artificiosamente spese non aventi alla base operazioni reali (vedasi pag. 9 della sentenza della Pretura di Oradea). In realta' la sentenza da' atto (pag. 11) che la srl Termal Felix Comextur aveva una consistenza meramente cartacea, fungendo da impresa interposta fra i produttori petroliferi e la societa' Magatroma, giacche' era priva di capitali per lo svolgimento di attivita' commerciale nel settore.

I fatti per cui intervenne condanna sono stati ritenuti configurare i reati di evasione fiscale previsti dall'art. 13 legge n. 87/1994 della Romania, punito con la reclusione fino a 5 anni e di associazione a delinquere previsto dall'art. 323 cod. pen. rumeno, punti con pena da 3 a 15 anni di reclusione. Essi corrispondono a fattispecie delittuose previste dall'ordinamento interno (art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e art. 416 cod. pen.) punite con pene detentive non inferiori ad un anno, sicche' e' rispettata la condizione di cui all'art. 2 della Convenzione Europea di estradizione. La richiesta di consegna e' stata poi accompagnata dalla produzione della documentazione indicata dall'art. 12 della citata Convenzione.

Vedendosi poi in tema di estradizione c.d. esecutiva non viene neppure in rilievo la questione della prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione perche' l'avvenuta prescrizione del reato e' causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell'ambito delle estradizioni cd.

'processuali', relative cioe' all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, dovendosi escludere l'applicabilita' di tale motivo di rifiuto nell'ambito delle estradizioni avviate per finalita' di esecuzione penale. (Corte di cassazione, sezione VI, 20 dicembre 2010 n. 45051).

La difesa del Chereleu ha chiesto che la Corte emetta una decisione contraria alla estradizione, facendo presente la eventualita' che il condannato sia sottoposto in patria a trattamenti persecutori finalizzati ad ottenere informazioni utili a individuare altri soggetti complici della frode fiscale e in ogni caso sottolineando come la condizione delle carceri in Romania sia caratterizzata da un importante degrado cosi' da fare ritenere che la esecuzione della pena sia tramuti in un trattamento inumano con violazione dei diritti fondamentali, tale da integrare la condizione ostativa prefigurata dall'art. 698 c.p.p. A conforto dell'assunto la difesa ha prodotto documentazione giornalistica tratta da Internet e due 'report' 2008 di Amnesty International. Orbene, va premesso che in tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa all'estradizione prevista dall'art. 698 comma 1 c.p.p. opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previsione che l'estradando verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano riferibili esclusivamente all'autorita' del Paese richiedente e che tale accertamento puo' essere condotto anche dalla Corte di Appello sulla base sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali 'Amnesty International'), la cui affidabilita' e' generalmente riconosciuta sul piano internazionale. (in tal senso Corte di cassazione , sez.

VI, 8 luglio 2010, n. 32685). L'esame della documentazione prodotta dalla difesa non permette di giungere a ritenere giustificata la negativa previsione formulata dalla difesa perche':

la documentazione riferibile ad Amnesty concerne alcuni episodi di violenza attribuiti alle forze di polizia e quindi estranei alla situazione carceraria;

la relazione del comitato del Consiglio d'Europa si...

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