N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 2011

IL TRIBUNALE Con unico capo di imputazione Simonetti Ivan era accusato del delitto di cui all'art. 335 c.p. perche' non aveva esercitato la dovuta diligenza sull'autovettura Fiat Punto tg. BK565AT, rinvenuta circolante, pur essendone stato nominato custode, in sede di sequestro amministrativo, in Pollena Trocchia il 14 febbraio 2010.

I fatti In data 14 febbraio 2010, alle ore 15,00, Agenti del Commissariato di PS Vicaria-Mercato di Napoli, nel percorrere via Duomo, al civico 62, notavano l'autovettura Fiat Punto tg. BK565AT che ostruiva completamente la via.

Da un controllo esperito ai terminali del CED la stessa risultava sottoposta a sequestro amministrativo elevato, ai sensi dell'art. 193

C.d.S., con verbale prot. 4369/2007 dai CC di Cercola, i quali la affidavano in custodia giudiziale a Simonetti Ivan.

Alle ore 15,20 si presentava presso gli Uffici della Polizia Simonetti Rosmunda, nata a Cercola il 25 novembre 1979, ritualmente identificata, la quale riferiva di aver usufruito della Fiat Punto di proprieta' del fratello a causa di gravi motivi familiari.

Si provvedeva in ogni caso al sequestro preventivo del mezzo (cfr, informativa, annotazione di servizio, verbale: di sequestro, verbale di contravvenzione.

Tali presupposti di fatto, inducevano la Procura a fondare l'addotta accusa di cui all'art. 335 c.p. nei confronti del custode Simonetti Ivan.

Le SS.UU. sull'art. 334 c.p.

Una corretta applicazione della fattispecie incriminatrice contestata non puo' andare disgiunta da una attenta analisi ermeneutica della norma di cui all'art. 334 c.p.

Orbene, la questione dei rapporti tra il reato di cui all'art.

334 c.p. e l'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4 e' stata molto dibattuta negli ultimi anni.

Nelle ipotesi di soggetto sorpreso a circolare con autovettura sequestrata ai sensi dell'art. 213 d.lgs. cit. (di cui era stato nominato custode), la giurisprudenza di merito e di legittimita' si sono divise piu' volte in ordine alla ricorrenza o meno di fattispecie penalmente rilevante.

E pacifico che (ex multis, Cass. Pen. Sentenza n. 2730 del 6 novembre 2008, Rv. 242681, Aiese) l'uso, da parte del custode giudiziario, di un autoveicolo a lui affidato costituisca una violazione del vincolo posto sul bene ed integri la figura del reato previsto dall'art. 334 c.p..

La circolazione non autorizzata del veicolo e' , di per se', condotta obiettivamente idonea a impedire o a rendere piu' difficoltosa l'acquisizione del bene medesimo.

Ed il termine 'sottrarre', di cui all'art. 334 c.p., va inteso nella sua accezione piu' ampia, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A., posto a tutela del buon andamento di questa, e non contro il patrimonio, con l'effetto che il concetto di sottrazione non coinciderebbe necessariamente con quello di appropriazione e sarebbe integrato anche dalla semplice 'amotio' del bene, idonea a pregiudicare la finalita' pubblicistica del vincolo, creando ostacoli e difficolta' al compimento degli ulteriori atti esecutivi.

Insomma viene pacificamente ritenuto come, l'utilizzazione del veicolo, attraverso la messa in circolazione non autorizzata e, quindi, lo spostamento non piu' controllabile dal luogo di custodia, ' integri la condotta di 'sottrazione', perche' il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, con conseguente incidenza negativa sulla regolarita' della procedura stessa (v., fra le pronunce piu' recenti, Cass. sentt. nn. 2168 e 10361 del 2008).

Cio' posto, secondo un primo orientamento doveva escludersi la configurabilita' del reato previsto dall'art. 334 c.p. nel caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell'art. 213, d.1g. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, sussistendo un rapporto di specialita' tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'art. 213, comma 4, del predetto decreto, la relativa condotta rientrava esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale (Cassazione penale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT