N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2011

IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile N. 3463/2011 R.G., a scioglimento della riserva che precede, visto che parte attrice ha svolto domanda di pagamento in materia di locazione di beni mobili, rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, per la quale e' previsto il preliminare procedimento di mediazione a pena di improcedibilita', visto che parte attrice ha omesso di svolgere detto procedimento, viste le questioni di legittimita' costituzionale - alcune delle quali rilevanti ai fini della decisione e non manifestamente infondate - sollevate da parte attrice;

Considerato:

che la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE, disciplinando alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ha chiarito che l'obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia, sia giudiziale che extragiudiziale, contribuisce al corretto funzionamento del mercato intento (quinto 'considerando');

che la mediazione, alla luce del sesto considerando e' valutata come risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale;

che la direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie transfrontaliere ma nulla vieta agli Stati membri di estenderla ai 'procedimenti di mediazione interni' (ottavo considerando);

che la direttiva prevede la possibilita' di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio purche' non venga impedito alle parti 'di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario';

che l'art. 1 della direttiva 2008/52/CE enuncia l'obiettivo perseguito di 'facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario' e ne delinea il campo di applicazione;

che l'art. 3 definisce la mediazione un procedimento ove due o piu' parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore il quale e' 'qualunque terzo cui e' chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente';

che con la legge 18 giugno 2009, n. 69 - art. 60 - il legislatore ha delegato il governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, nel rispetto e in conformita' ai principi enunciati dalla normativa comunitaria;

che la delega in parola e' stata esercitata con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

che l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 sancisce: Condizione di' procedibilita' e rapporti con il processo: '1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi. bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385. e successive...

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