n. 61 ORDINANZA 26 marzo - 5 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-26 luglio 2012, depositato in cancelleria il 30 luglio 2012, ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi Mazzella, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 24-26 luglio 2012, depositato il 30 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed in relazione all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (infra: TFUE) ed agli articoli 10, comma 4, e 25 della direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 29 maggio 2012, n. 77, supplemento;

che il citato art. 2, comma 3, concernente la disciplina delle attivita' professionali turistiche individuate nel comma 2, dispone che le stesse «sono svolte a titolo esclusivo», stabilisce il «divieto di esercitare attivita' estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti» ed identifica analiticamente le attivita' oggetto di tale divieto;

che, secondo il ricorrente, detta norma, «nel vietare agli esercenti le professioni turistiche di svolgere attivita' estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale», violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto realizzerebbe una restrizione della libera circolazione dei servizi, in contrasto con il diritto dell'Unione europea (art. 56 del TFUE), perche' non giustificata da un motivo...

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