N. 89 ORDINANZA 2 - 12 aprile 2012

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 settembre 2011, depositato in cancelleria il 13 settembre 2011 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, d'intesa con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Raffaele Chianese per la Regione Campania.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento agli articoli 97, 117, commi primo, secondo lettera a) e terzo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'articolo 1° della legge della Regione Campania 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), nella parte in cui stabilisce (segnatamente, al comma 2) che la 'costruzione di nuovi aerogeneratori e' autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato';

che, ad avviso del ricorrente, la norma denunciata violerebbe l'art. 117, comma primo e comma secondo, lettera a), Cost., e, per suo tramite, i 'principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili' (quali richiamati dall'articolo 13 della direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009), posto che la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori si risolverebbe in 'una limitazione delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento' ed il fatto che essa sia 'fissata a priori per legge', oltre a impedire, in sede autorizzatoria, la 'valutazione tecnica del caso concreto', verrebbe a determinare un ostacolo nella costruzione degli impianti eolici con effetti distorsivi per la concorrenza, privilegiando 'una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra', con incidenza pregiudizievole 'sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile' da conseguirsi in ambito comunitario;

che la...

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