n. 53 ORDINANZA 25 - 28 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012, relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 3 maggio 2012, depositato in cancelleria l'8 maggio 2012 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2012. Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 maggio 2012 e depositato l'8 maggio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'Allegato 1 alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», limitatamente agli interventi contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e 554229 (U.P.B. 10.5.2.6.1), 550062 (U.P.B. 12.4.2.6.4), 546403 (U.P.B. 10.3.2.6.5), 746401 (U.P.B. 10.4.2.6.1), ed ai cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP;

che, secondo il ricorrente, le prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dall'art. 62, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo la giurisprudenza costituzionale, «costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonche' il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione»;

che, pertanto, la loro mancata osservanza rende costituzionalmente illegittime le previsioni legislative regionali che se ne discostino...

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