n. 49 ORDINANZA 13 - 20 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Alessandria nel procedimento vertente tra l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Alessandria e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed altra con ordinanza dell'8 marzo 2011, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Lorella Frascona' per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza dell'8 marzo 2011, il Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, delle maggiorazioni e degli interessi legali, previsti dal comma 217 del medesimo articolo 1 della legge n. 662 del 1996, nel caso di omesso versamento di contributi previdenziali, esclusivamente in favore delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, e degli enti locali e non anche in favore delle Aziende sanitarie locali (di seguito ASL);

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sulla opposizione proposta dalla ASL di Alessandria avverso due cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni civili ed interessi, emesse a seguito di un accertamento, eseguito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) nel giugno 2001, nel corso del quale era emerso che la predetta ASL aveva commesso delle irregolarita' nelle dichiarazioni relative alle attivita' svolte dai propri dipendenti con conseguente omissione di versamenti previdenziali;

che, nell'opporsi a tali atti la ASL - oltre a contestare la sussistenza dell'omesso versamento, riconoscendo esclusivamente l'esistenza di irregolarita' formali irrilevanti quanto all'ammontare dei versamenti dovuti, ed a formulare altre eccezioni di carattere preliminare - contestava la legittimita' costituzionale del comma 219 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, in quanto non applicabile ad essa ASL, assumendo che la detta disposizione fosse lesiva del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., e di quello di buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., poiche' comportava lo sviamento dai fini istituzionali delle somme necessarie per il pagamento delle intimate sanzioni pecuniarie ed interessi;

che, prosegue il rimettente, nel costituirsi nel giudizio a quo l'INAIL, oltre a contestare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente, negava l'applicabilita' alla fattispecie dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 in quanto la ASL ricorrente non era ne' un'amministrazione dello Stato ne' un ente locale;

che il rimettente, ritenuta negativa la prognosi sulla fondatezza delle residue eccezioni formulate dalla ASL, si concentra su quella relativa alla possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detta norma, il Tribunale di Alessandria osserva che non vi e' dubbio che la ASL non sia ne' un'amministrazione dello Stato ne' un ente locale, nell'accezione, presupposta dalla disposizione in questione, di ente locale territoriale;

che, pertanto, ad avviso del rimettente, la disposizione in questione, esonerando dal pagamento di sanzioni civili ed interessi gli enti locali e non le ASL, ha l'effetto di determinare un deteriore trattamento normativo di queste ultime;

che nella giurisprudenza della Corte...

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