n. 48 ORDINANZA 13 - 20 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-7 maggio 2012, depositato in cancelleria il 7 maggio 2012 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2012. Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 3 maggio 2012, ricevuto il 7 maggio successivo e depositato il 7 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e all'art. 8, punto 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che la disposizione denunciata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che: «il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' cosi' sostituito: "3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non puo' accordare all'impresa subappaltatrice condizioni piu' sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente"»;

che l'art. 54, comma 3, della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), abrogato dalla norma impugnata nel presente giudizio, disponeva che «l'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento»;

che, secondo quanto premesso dal ricorrente, l'articolo 118, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che «l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in...

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