REGIO DECRETO 9 settembre 1941, n. 1022 - Ordinamento giudiziario militare

Coming into Force12 Ottobre 1941
Published date27 Settembre 1941
Enactment Date09 Settembre 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/09/27/041U1022/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.229 del 27-09-1941 - Suppl. Ordinario n. 229
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

E' approvato l'unito testo dell'« Ordinamento giudiziario militare », allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 9 settembre 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - TERUZZI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1941-XIX

Atti del Governo, registro 437, foglio 87. - MANCINI

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

LGS 15 MARZO 2010, N. 66
Art 1. - Organi della giustizia penale militare

La giustizia penale militare e' amministrata:

  1. dai tribunali militari;

  2. dal tribunale supremo militare.

Art 1 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art 2. - Specie dei tribunali militari

I tribunali militari si distinguono in:

  1. tribunali militari territoriali;

  2. tribunali militari di bordo.

Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto Reale, uno o piu' tribunali militari presso il comando...

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