VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
E' approvato l'unito testo dell'« Ordinamento giudiziario militare », allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica.
Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 9 settembre 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - TERUZZI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 87. - MANCINI