DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 26 - Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Coming into Force19 Febbraio 1950
End of Effective Date12 Gennaio 2004
Enactment Date05 Gennaio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/02/18/050U0026/CONSOLIDATED/20031229
Published date18 Febbraio 1950
Official Gazette PublicationGU n.41 del 18-02-1950
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art 1.

Sono organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Collegio dei sindaci.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 357

Art 2.

Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il presidente vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali e' di diritto presidente e che egli convoca a norma del presente decreto, determinando la materia da portare alla discussione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da uno dei vice-presidenti da lui, di volta in volta, designato.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Ente al direttore generale, e, nell'ambito delle circoscrizioni degli uffici periferici, ai dirigenti degli uffici stessi e ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 357

Art 3.

Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro:

  1. sette rappresentanti dei lavoratori;

  2. cinque rappresentanti dei datori di lavoro c) un rappresentante del personale dell'Ente;

  3. un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  4. un rappresentante del Ministero del tesoro;

  5. un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

  6. un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello spettacolo;

  7. il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato;

  8. il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o un suo delegato.

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono scelti dai Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali competenti piu' rappresentative a carattere nazionale.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 357

Art 4.

Il Consiglio di amministrazione da' le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

  1. delibera sui bilanci e la destinazione degli avanzi di esercizio;

  2. nomina il direttore generale in conformita' alle norme del regolamento organico del personale;

  3. delibera sul regolamento organico del personale;

  4. delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

  5. delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonche' sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

  6. delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

  7. delibera sull'accettazione delle eredita', delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

  8. delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente, anche su richiesta, del Comitato esecutivo, oppure di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei sindaci;

  9. esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) e d) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quelle sul regolamento organico del personale, di cui alla lettera c), dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 357

Art 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente, anche su richiesta di almeno sei dei suoi componenti o del Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di...

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