LEGGE 29 novembre 1955, n. 1179 - Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta

Coming into Force14 Dicembre 1955
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date29 Novembre 1955
Published date13 Dicembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/12/13/055U1179/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.286 del 13-12-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle di Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' disciplinato dalla presente legge.

Art 1.

L'ordinamento finanziario della Regione Valle di Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' disciplinato dalla presente legge. 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Sono attribuiti alla Regione:

  1. i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

  2. gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;

  3. i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonche' delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Spettano altresi' alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta.

Art 2.

Sono attribuiti alla Regione:

  1. i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e della imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

  2. gli otto decimi della imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;

  3. i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonche' delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.

Spettano altresi' alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale di Aosta. 1

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art 3.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.

L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette. 1

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

  1. un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

  2. una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;

  3. una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

  4. una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.

Art 4.

Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:

  1. un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;

  2. una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;

  3. una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

  4. una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma. 1

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