REGOLAMENTO 21 dicembre 2012, n. 14 - Modifiche e integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 79 del 28 dicembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare, il comma 4 dell'art. 56 dello Statuto;

Vista la Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, «Nome per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale»;

Visti altresi', i commi 244 e 245 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge inanziaria regionale 2011)»;

Visto l'art. 1 della Legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, «Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo»;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23/2011 «Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali»;

Visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12, «Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania»;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 526 del 4 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla Iª Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 novembre 2012;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 710 del 10 dicembre 2012;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 1. Il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e' cosi' modificato: a) alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte le parole: «e il turismo»;

  1. alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9, le parole: «, il turismo» sono soppresse;

  2. alla fine della rubrica dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: «e il turismo»;

  3. alla fine del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: «Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT