DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 dicembre 2010, n. 2658 - Regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. recante 'Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento'».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 4 del 25 gennaio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente 'Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3036 di data 23 dicembre 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente 'Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg recante 'Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento'';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia n.

3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo le parole:

    'storia locale' sono aggiunte le seguenti: 'e storia dell'alpinismo';

  2. al comma 4 dopo le parole: 'il candidato che' sono inserite le seguenti: 'ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o';

  3. il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi.';

  4. il comma 6 e' sostituito dal seguente: '6. L'esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle prove d'esame.'.

    Art. 2

    Modificazione dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 e' sostituito dal seguente: '2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia nelle tecniche di progressione che di...

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