LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 30 - Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la materia degli orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio e detta disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

Art. 2

Finalita' e principi 1. In attuazione dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la Regione persegue la finalita' di incentivare lo sviluppo dell'attivita' di commercio al dettaglio nelle sue diverse forme distributive secondo i seguenti principi:

  1. tutela della concorrenza, della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, assicurando la parita' di accesso degli operatori nell'intero territorio regionale;

  2. tutela del consumatore attraverso la trasparenza dell'informazione e l'equilibrio delle diverse forme distributive, assicurando un livello uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi nel territorio regionale;

  3. tutela del territorio, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e degli obiettivi di politica sociale con particolare riferimento al mantenimento del servizio di vicinato.

    Art. 3

    Orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attivita' di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

    1. Le attivita' di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.

    2. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

    3. Le attivita' di commercio al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura...

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