DECRETO 12 maggio 1998 - Modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli enti non commerciali
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociali"
in base al quale l'ente non commerciale che, alla data del 1 gennaio
1998, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per
l'esercizio dell'impresa commerciale, puo', entro il 30 settembre
1998, optare, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di
una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto;
Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 9 stabilisce
che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento
diretto;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante
conto corrente postale allo stesso intestato;
Visto il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto legislativo n.
460 del 1997 nel quale e' previsto che, con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo, saranno stabilite le modalita' di presentazione della
dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive;
Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
-
Gli enti non commerciali che si avvalgono delle disposizioni di
cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare l'opzione ivi
prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme
allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte
dirette ovvero, ove esistente, all'ufficio delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della
dichiarazione stessa, nonche' effettuare, entro la medesima data, il
versamento dell'imposta sostitutiva.
-
Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati
gli estremi del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato
art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa
e' allegata, altresi', copia della distinta rilasciata dal
concessionario ovvero l'attestazione...
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