DECRETO 12 maggio 1998 - Modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli enti non commerciali

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,

n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociali"

in base al quale l'ente non commerciale che, alla data del 1 gennaio

1998, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per

l'esercizio dell'impresa commerciale, puo', entro il 30 settembre

1998, optare, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio

dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di

una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 9 stabilisce

che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento

diretto;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'

di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante

conto corrente postale allo stesso intestato;

Visto il comma 3 dell'art. 9 del predetto decreto legislativo n.

460 del 1997 nel quale e' previsto che, con decreto del Ministro

delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo

medesimo, saranno stabilite le modalita' di presentazione della

dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive;

Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

  1. Gli enti non commerciali che si avvalgono delle disposizioni di

    cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

    460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare l'opzione ivi

    prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme

    allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo

    raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte

    dirette ovvero, ove esistente, all'ufficio delle entrate competente

    in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della

    dichiarazione stessa, nonche' effettuare, entro la medesima data, il

    versamento dell'imposta sostitutiva.

  2. Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati

    gli estremi del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al citato

    art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa

    e' allegata, altresi', copia della distinta rilasciata dal

    concessionario ovvero l'attestazione...

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