Opus inutile pactum est. Quando un'accusa irragionevole e pervicace, in quanto annichilita, viene annientata dalla centralità del ruolo del giudice

AutoreGiuseppe Maria Gallo
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@A) Lo svolgimento del processo.

A seguito di emissione di decreto ex art. 456 del c.p.p. in data 10 novembre 2006, X veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 575 del codice penale, «perché attingendo in più punti (tre lesioni al capo, una all'arto superiore sinistro e una all'arto inferiore sinistro) - con proiettili esplosi mediante l'uso della pistola Beretta 84 F, cal. 9 corto, matr. E21899Y - il corpo di Y, ne cagionava la morte».

L'imputato, previa rituale richiesta di ammissione al «giudizio abbreviato» [458], vi accedeva.

Il 23 gennaio 2007, all'esito della discussione [421], il Gup presso il Tribunale di Genova - Dott. Maurizio De Matteis - pronunciava l'ordinanza in commento.

@B) Il giudizio abbreviato, la novella e l'imputazione «eretica».

Il comma 4 dell'art. 438 del c.p.p. («Presupposti del giudizio abbreviato») postula che: «Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

L'originaria previsione dell'art. 440 del c.p.p. («Provvedimenti del giudice») non obbligava il Decidente ad ammettere il prevenuto al «giudizio abbreviato», poiché il Gup avrebbe potuto disporre quella «speciale» forma di procedimento soltanto nel caso in cui fossero sussistiti i presupposti per una definizione «allo stato degli atti».

Ordunque, fra la prima impostazione del sistema e quella attuale - introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 - si frappone uno scarto tecnico assai rilevante. La modifica dell'istituto dell'«abbreviato» ha ulteriormente rafforzato il potere del Giudice che - dovendo necessariamente consentire, all'imputato, l'accesso a tale «rito speciale» - non può esimersi di valutare, con rigore, la corrispondenza fra la formulazione della contestazione e la prospettiva del giudizio.

@C) Il «quid iuris».

In vero, il sopra riportato provvedimento del Gup genovese aderisce all'orientamento già da tempo invalso presso la Suprema Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 36310 del 7 luglio 2005 (Pres. Trojano; Est. Conti; Rel. Conti; Imp. Notari ed altri; P.M. Baglione), la Sez. VI della S.C., all'uopo, aveva già statuito che «il potere-dovere del giudice di disporre (art. 521, c.p.p.) la trasmissione degli atti al P.M., allorché accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto d'imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice nel corso del rito abbreviato, in quanto la...

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