L'opposizione al decreto di rifissazione dell'esecuzione ex art. 6, Comma 4, l. 431/98

AutoreSergio Pizzuto
Pagine100-101

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L'ordinanza in rassegna costituisce un primo intervento dei giudici di merito - non risultano, infatti, precedenti in merito - sulla controversa natura dell'opposizione ex art. 6 comma 4 L. 431/98, che ha suscitato un vivace dibattito fra i primi commentatori della legge di riforma in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo.

Secondo il Tribunale di Catania l'opposizione de qua costituisce un'opposizione agli atti esecutivi non rilevando in senso contrario né il riferimento ex art. 6 comma 3 alle sole modalità di cui all'art. 618 c.p.c., né il dato letterale di cui al quarto comma dell'articolo in commento che espressamente prevede la possibilità di proporre opposizione per «qualsiasi motivo».

Gli elementi che il collegio ha ritenuto determinanti al fine di individuare la natura dell'opposizione de qua possono così sintetizzarsi:

a) natura di atto esecutivo del provvedimento del pretore (ora tribunale in composizione monocratica);

b) mancanza di una previsione relativa ad un (diverso e distinto) termine per la proposizione dell'opposizione in esame;

c) mancanza di espressa e specifica deroga da parte del legislatore alle ipotesi «classiche» di opposizione ex art. 617 c.p.c. (prevedendo ad esempio che l'organo decidente sia un ufficio diverso da quello che ha emesso il decreto);

d) irrilevanza dell'accezione «per qualsiasi motivo» contenuta nel disposto di cui all'art. 6 legge in commento, ritenendo che con tale accezione il legislatore riferirsi all'uso del potere discrezionale fatto dal giudice competente per l'esecuzione ovvero all'incongruità del provvedimento anche con riferimento a situazioni sopravvenute.

In considerazione di quanto sopra, il collegio conclude nel senso che l'opposizione de qua deve essere proposta en-Page 101 tro e non oltre il termine perentorio di giorni cinque dalla conoscenza del decreto emesso dal pretore.

L'interpretazione sopra esposta trova in dottrina autorevoli conferme, ed invero, ad analoga conclusione giungono ALFREDO BARBIERI 1 ed ALBERTO BUCCI 2 secondo cui la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 6 legge in commento ha un precedente nell'art. 2 del D.L. n 551 del 1988, in cui per l'opposizione al decreto del pretore che negava il diritto alla sospensione, era prevista l'applicazione delle «disposizioni di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.» e che secondo la giurisprudenza era inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine di cinque giorni dalla data del provvedimento opposto, se emesso in udienza e nel contraddittorio delle parti, dalla data della sua...

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