Sull'opposizione al decreto di nuova fissazione dell'esecuzione per il rilascio dell'immobile locato

AutorePaola Castellazzi
Pagine697-698

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Il Tribunale di Trieste con la pronuncia in rassegna (già pubblicata per esteso su questa Rivista, ed alla cui nota redazionale si rinvia) ha affermato che: «L'opposizione al decreto di nuova fissazione del rilascio dell'immobile già locato ad uso abitativo si propone, nei modi di opposizione all'esecuzione, al tribunale in composizione collegiale».

Nella motivazione della suddetta sentenza si legge che il legislatore è incorso in una disattenzione perché si è dimenticato di coordinare gli artt. 6 e 14 L. 431/98 con l'at. 618 c.p.c., come modificato dal D.L.vo 51/98 istitutivo del giudice unico.

Testualmente, nella motivazione si legge: «Invero proprio nella L. 431/98, recante norme in tema di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è stato previsto all'art. 6, comma 4, che avverso il decreto di nuova fissazione dell'esecuzione per il rilascio di immobile, emesso dal pretore, sia possibile proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c. e, al successivo art. 14, comma 2, che, con l'attuazione del D.L.vo 51/98, nell'art. 6 della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale in composizione collegiale. Si tratta con ogni probabilità di una disattenzione, atteso che il codice di rito, a seguito della riforma del giudice unico di primo grado, non prevede più la figura del collegio nella opposizione di cui all'art. 618 c.p.c., nel mentre questa successiva legge (L. 431/98 n.d.r.) assegna appunto espressamente al collegio una competenza in tal senso».

Orbene, a parere di chi scrive, non è vero che il legislatore è stato disattento, ma anzi si è preoccupato di coordinare la nuova legge sulle locazioni abitative - entrata in vigore alla fine del mese di dicembre 1998 - con l'istituzione del giudice unico, prevista in un periodo temporale successivo (2 giugno 1999).

Il punto di partenza - a conferma di quanto appena sostenuto - è costituito dall'art. 6, comma 4, L. 431/98 secondo il quale: «Avverso il decreto del pretore (con il quale è stato fissato nuovamente il giorno dell'esecuzione n.d.r.), il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c.».

Fino al 2 giugno 1999, data in cui è stato istituito il giudice unico, l'istanza del conduttore, volta ad ottenere la fissazione di un...

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