Libretto cisterna MC813: un opportuno distinguo tra cisterne fisse e contenitori-cisterna

AutoreIlaria Bilei
Pagine649-650

Page 649

La sentenza in commento, pur nella sua stringatezza, esprime un principio condivisibile in materia di applicazione dell'art. 168 c.s.

Quest'ultima norma detta la Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 1, per la cui individuazione si rinvia agli allegati dell'Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla L. 12 agosto 1962 n. 1839 (che ha ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose: c.d. normativa ADR) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il nono comma 2 dell'art. 168 c.s. punisce «chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2 [decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno], ovvero le condizioni di trasporto di cui al comma 3 e 4 [accordi internazionali e decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della salute], relative all'idoneità tecnica dei veicoli e delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose».

Nel caso in esame la Polstrada di Imperia ha contestato la violazione di questa norma 3 al conducente di una società polacca di autotrasporti, ritenuto responsabile unitamente alla società italiana, locatrice della motrice, per essere il veicolo privo del libretto di cisterna.

La sentenza del Giudice di pace di Imperia che, accogliendo il ricorso della società locatrice, ha ritenuto lecito il comportamento di questa in relazione a quanto disciplinato dall'art. 168, nono comma c.s., aiuta a fare chiarezza sull'interpretazione di un aspetto della normativa regolante la materia del trasporto di merci pericolose e sul quale la giurisprudenza, per quanto consta, non si era ancora pronunciata 4.

Il veicolo fermato trasportava, sfuse in cisterna, merci pericolose appartenenti alla classe 3 n. pericolo 30 senza essere dotato di libretto-cisterna, documento attestante l'idoneità del mezzo a tale tipo di trasporto.

Il Giudice di pace di Imperia ha ritenuto infondata nel merito la contestazione dei verbalizzanti ex art. 168, nono comma c.s.

In proposito, si rileva come sia indispensabile - alla luce del principio costituzionale di tassatività della sanzione, come noto, applicabile anche...

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