DECRETO 2 settembre 2010, n. 169 - Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita'' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (10G0191)

Titolo I

NORME GENERALI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 139 del 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto della tariffa - Definizioni

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualita' della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.

2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio

2005, n. 34.):

Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli

Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

f) formula pareri in merito alla riunione degli

Ordini territoriali e alla loro separazione;

g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;

m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli

Ordini locali;

n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;

o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;

p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;

q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.

.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.):

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 2

Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

  1. rimborsi di spese, di cui al titolo II;

  2. indennita', di cui al titolo III;

  3. onorari, di cui al titolo IV.

    2. I compensi per rimborsi di spese e per indennita' sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non e' prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

    Titolo I

    NORME GENERALI

    Art. 3

    Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

    1. I compensi per rimborsi di spese e per indennita' sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.

    2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonche' dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

    Titolo I

    NORME GENERALI

    Art. 4

    Valore della pratica

    1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

    2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

    3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equita' che tengano conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente e' convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

    4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, puo' essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equita', tenuto conto della gravita' della sperequazione, nonche' dell'entita' dell'impegno professionale.

    Note all'art. 4:

    - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

    Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio). - 1. Il

    Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

    a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'art. 29, comma 1, lettera a);

    b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

    c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

    d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

    e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

    f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

    g) delibera i provvedimenti disciplinari;

    h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT