CONCORSO (scad. 5 giugno 2014) - Avviso per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina del direttore generale dell'Istituto oncologico Veneto (IOV), dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (AOUI), dell'Azienda ospedaliera di Padova e delle Aziende sanitarie SSR. (14E02034)

IL PRESIDENTE Visto l'art. 3-bis, comma 3 del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e l'art. 4 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito in legge n. 189 del 10 novembre 2012, i quali prevedono, che la nomina del Direttore generale sia tratta obbligatoriamente da un elenco regionale di idonei formato previo avviso pubblico stabilendo, inoltre, che la selezione sia effettuata da una commissione costituita dalla Regione, composta in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante secondo modalita' e criteri individuati dalla Regione;

Preso atto che la commissione di cui sopra, ai fini della formazione dell'elenco di idonei, procedera' alla valutazione della documentazione trasmessa e dei rispettivi curricula, rispetto alle funzioni da ricoprire, secondo quanto prescritto dall'art. 3-bis comma 3 del d.lgs. n. 502/1992;

Rilevato che l'art. 5, comma 3, della L.R. n. 27/1997, prevede che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi, anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e in Gazzetta Ufficiale e quindi, di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso, per consentire la presentazione di proposte di candidatura da parte degli interessati;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante le «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10 del d.lgs. n. 502/1992 il rapporto di lavoro del Direttore Generale e' esclusivo e incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, determinando per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;

Dato atto infine che il rapporto di lavoro del Direttore Generale viene regolato da contratto di diritto privato, di durata massima quinquennale, stipulato in osservanza delle norme del Titolo III del codice civile;

Precisato che l'elenco regionale di idonei alla nomina di Direttore generale che esitera' dalla presa d'atto dei lavori della Commissione sara' valido anche per...

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