Sull'omessa convocazione del condomino in assemblea

AutoreFranco Petrolati
Pagine395-396

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@1. Il revirement della Cassazione

La Corte di cassazione, con la recente sentenza in data 5 gennaio 2000, n. 31 (in questa Rivista 2000, 236), ha operato un deciso revirement sulle conseguenze della mancata convocazione di taluno dei condomini alla riunione assembleare, asserendo che si tratta di un vizio non grave inerente al procedimento di formazione della volont‡ collettiva, suscettibile di integrare una mera ragione di annullabilit‡ della deliberazione assunta, da far valere nel termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 1137 c.c.

Nel percorso argomentativo la pronuncia ricorda, in primo luogo, che ´taloraª la giurisprudenza ha rinvenuto nella fattispecie la sussistenza di una radicale nullit‡ della deliberazione in forza della disposizione di cui all'art. 1136, comma 6, c.c. - secondo cui l'assemblea non puÚ deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione - ma ritiene, tuttavia, di doversi discostare da tale orientamento sulla base dei seguenti ordini di considerazioni.

Innanzitutto Ë richiamata la disciplina prevista in tema di comunione dall'art. 1109 c.c., ove Ë imposto il termine di impugnazione di trenta giorni anche nel caso in cui non sia stata osservata la regola stabilita dall'art. 1105, comma 3, c.c., alla stregua della quale tutti i partecipanti devono essere preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione da assumere in assemblea.

Si fa riferimento, quindi, al consolidato ius receptum secondo cui una deliberazione dell'assemblea condominiale Ë nulla solo ove sia priva degli elementi essenziali, ovvero abbia un oggetto impossibile o illecito o esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea, osservandosi che a conclusioni analoghe si Ë pervenuti in materia societaria, con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea della societ‡ di capitali, sulla base della specifica previsione dell'art. 2379 c.c., che espressamente limita le cause di nullit‡ ai casi di impossibilit‡ o illiceit‡ dell'oggetto.

La ratio di tale limitazione, individuata in quella esigenza di certezza dei rapporti che Ë suscettibile di essere pregiudicata dalla deducibilit‡ in ogni tempo del vizio di nullit‡, appare comune anche alla materia del condominio, sicché trova giustificazione la richiamata coincidenza dell'ambito di operativit‡ delle due specie di invalidit‡ nelle deliberazioni condominiale ed in quelle societarie: il precetto dell'art. 1137 c.c. corrisponde al disposto dell'art. 2377 c.c., il principio stabilito dall'art. 2379 c.c. Ë, quindi, estensibile anche agli atti dell'assemblea condominiale.

Dalle cause di nullit‡ inerenti all'oggetto, riconducibili alla ´sostanzaª degli atti, si devono, quindi, distinguere i vizi riguardanti l'inosservanza delle ´forme procedimentaliª stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla formazione della...

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