La tutela della persona offesa nella violenza di genere: brevi riflessioni sulle novelle processuali

AutoreEnrico Campoli
Pagine221-224
221
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
Dottrina
LA TUTELA DELLA PERSONA
OFFESA NELLA VIOLENZA
DI GENERE: BREVI RIFLESSIONI
SULLE NOVELLE PROCESSUALI
di Enrico Campoli
La recente riforma sulla materia della cd. violenza di
genere dedica una parte signif‌icativa del proprio inter-
vento normativo alle modif‌iche processuali: è solo di que-
st’ultime che ci si intende qui occupare. (1)
Già dalla mera lettura delle rubriche degli artt. 1 e 2
della Legge 119/2013 (2) emerge una rilevante distonia
delle integrazioni disposte in quanto mentre nella prima il
legislatore prende in considerazione “le norme in materia
di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori”
nella seconda sembrerebbe “limitare” il proprio interven-
to ai “procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 572
c.p.”.
Nell’art. 1 cit. sono oggetto delle modif‌iche alcune delle
fattispecie caratterizzanti la violenza di genere, e cioè
gli artt. 572, 2° comma, c.p., 609 ter, primo comma, 609
decies, 612 e 612 bis c.p.: per ognuno di essi viene sanci-
ta una “estensione” delle aggravanti, non sotto il prof‌ilo
sanzionatorio bensì sotto quello dell’allargamento del loro
raggio d’azione.
Nell’art. 2 cit., invece, dopo avere esteso l’elenco dei
reati per i quali è prevista l’applicazione della misura co-
ercitiva dell’allontanamento familiare (art. 282 bis c.p.p.)
-, laddove commessi “in danno dei prossimi congiunti o
del convivente” -, ricomprendendo in esso anche le ipotesi
di cui agli artt. 582 c.p. (3) e 612 c.p. (4), ci si occupa
della tutela della persona offesa disponendo una serie di
interventi tesi a favorire la partecipazione della stessa
alle varie fasi del procedimento, declinando quest’ultima
sia relativamente all’evoluzione delle eventuali misure
coercitive adottate che riguardo all’esercizio dell’azione
penale.
Partiamo dalle disposizioni che si occupano dell’inter-
vento cautelare.
Tutte le volte in cui il giudice adotterà provvedimen-
ti di revoca/modif‌ica delle misure coercitive aventi ad
oggetto i reati di violenza gli stessi andranno notif‌icati
al difensore (5) della persona offesa (domiciliatario per
legge di quest’ultima) (6) ovvero, in assenza di patrocinio,
direttamente ad essa.
In sede di conversione si è opportunamente esteso tale
onere a quasi tutte le misure coercitive applicate, - ivi
compreso, pertanto, quelle di cui agli artt. 283, 284, 285
e 286 c.p.p. (7) -, e non solo, quindi, a quelle del “divieto
di prossimità” alla persona offesa (artt. 282 bis e 282 ter
c.p.p.).
La prima domanda che l’interprete deve porsi è: tale
onere incombe solo per il delitto di cui all’art. 572 c.p.,
stante la rubrica della norma, - “modif‌iche al codice di
procedura penale....per i delitti di cui all’art. 572 c.p.” -,
ovvero lo stesso si estende a tutti quelli di cui all’art. 282,
comma 6, c.p.p. il cui elenco è stato appositamente aggior-
nato anche con la fattispecie sopra menzionata ?
Ad avviso di chi scrive non può che trovare ingresso
l’interpretazione più ampia e ciò non solo perchè tesa a
rispettare la ratio dell’intervento legislativo, che mira a
rafforzare la tutela della persona offesa nei reati della cd.
violenza di genere ma anche in considerazione del fatto
che sistematicamente il punto di riferimento non può che
essere l’elenco di reati di cui all’art. 282 bis, comma 6,
c.p.p., modif‌icato nella medesima occasione normativa.
Non può non evidenziarsi che, nonostante si opti per
una soluzione allargata, restano fuori fattispecie, come
quella della cd. estorsione in danno di familiari, che nella
prassi applicativa sono frequenti: tale conclusione non
può che trovare giustif‌icazione nell’appartenenza di tali
condotte a situazioni fattuali sì connotate da violenza alla
persona ma avulse da quella caratterizzazione di genere
oggetto dell’intervento normativo.
Il novello meccanismo processuale garantisce alla
persona offesa una maggiore “partecipazione processuale”
non solo in seguito all’adozione di provvedimenti di mo-
dif‌ica e/o revoca di misure coercitive, e cioè a valle della
loro adozione, bensì anche a monte di essa, ed in modo
assai pregnante.
Si afferma, difatti, nel nuovo disposto normativo che
la richiesta di revoca/modif‌ica (per quasi tutte le misure
coercitive adottate in relazione ai reati di cui all’art. 282,
comma 6, c.p.p.) va notif‌icata al difensore della persona
offesa (ovvero direttamente a quest’ultima ove non pa-
trocinata) “a cura del richiedente”.
Su tale ultimo punto va, immediatamente, evidenziato,
che l’onere di notif‌ica ricade sia sul difensore dell’indagato/
imputato che sul pubblico ministero, dovendo la parte ri-

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