PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001 - Disposizioni in materia di offerta in Italia di fondi comuni di investimento e Sicav esteri non rientranti nell'ambito delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE

IL GOVERNATORE Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di informazione finanziaria, di seguito "testo unico"); Visto l'art. 42, comma 5 del testo unico, che prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani; Visto l'art. 42, comma 6 del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio della richiamata autorizzazione; Visto l'art. 50, comma 2 del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 42 alle offerte in Italia di azioni di Sicav estere; Sentita la Consob; E m a n a

L'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il Governatore: Fazio

Sezione I Disposizioni di carattere generale

  1. Fonti normative.

    Art. 42, commi 5 e 6 e art. 50, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "Testo unico").

  2. Ambito di applicazione.

    Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE (di seguito "OICR non armonizzati") (1) (2).

    Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta a soli investitori istituzionali.

    (1) Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di comunicazione a distanza.

    (2) La sollecitazione all'investimento avente ad oggetto parti di OICR non armonizzati e' soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, titolo II, capo I del testo unico, in materia di appello al pubblico risparmio.

    Sezione II Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

  3. OICR insediati in Paesi dell'UE.

    L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR esteri comunitari non armonizzati e' soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

    L'autorizzazione e' concessa se l'OICR

    1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani; 2) e' sottoposto nel Paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorita' di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorita' pubblica che eserciti sull'attivita' svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani; 3) commercializza le proprie quote o azioni nel Paese di origine; 4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dalle successive sezioni VI e VII; 5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilita' e professionalita' equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso societa' di gestione del risparmio e Sicav.

  4. OICR insediati in Paesi extra UE.

    Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE (3), oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano

    a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorita' di vigilanza nazionali e quelle del Paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo; b) il rispetto nel Paese di origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

    (3) Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

    Sezione III Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

  5. Domanda di autorizzazione.

    La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo paragrafo 2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia, Servizio vigilanza...

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