Sull"offerta non formale della prestazione del conduttore

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine377-379

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Con la decisione in rassegna la Corte di Cassazione ha ricordato che risponde a consolidato orientamento l'affermazione secondo cui l'offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia tempestiva e completa (Cass. 5 marzo 1991 n. 2283) e venga a tradursi nell'effettiva introduzione dell'oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, in modo che da quest'ultimo dipenda il relativo conseguimento o meno (Cass. 21 giugno 2002 n. 9058), nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo (Cass. 29 ottobre 2001 n. 13405).

Non integra, pertanto, una valida offerta non formale il deposito su un libretto di risparmio bancario, per una somma inferiore o anche corrispondente a quella dovuta, laddove il libretto sia rimasto nel potere del debitore.

Decisivo rilievo assume al riguardo il parametro valutativo della completezza e della serietà dell'offerta non formale ai fini dell'esclusione della mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 c.c. da ravvisare (tutte le volte che l'adempimento non richieda particolari forme di collaborazione del creditore) nella esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, intesa nel senso che il creditore possa aderirvi senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi a riceverla ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare (Cass. 21 giugno 2002 n. 9058; Cass. 1 aprile 1999 n. 3108).

La decisione va condivisa. In senso conforme si è ritenuto che il deposito dei canoni locativi su un libretto bancario o postale, non consegnato né messo a disposizione del locatore, non integra offerta non formale idonea ad escludere l'inadempimento del conduttore (Cass. 29 ottobre 2001 n. 13405; Cass. 3 dicembre 1998 n. 12253; Cass. 5 marzo 1991 n. 2283; Cass. 16 febbraio 1982 n. 971; Cass. 26 marzo 1981 n. 1770).

In giurisprudenza di merito si è ritenuto che il versamento da parte del conduttore dei canoni dovuti al locatore su un libretto bancario di deposito a risparmio intestato al medesimo non integra gli estremi dell'offerta formale richiesta dall'art. 1208 c.c. ai fini della mora del creditore e dell'efficacia liberatoria per il debitore, ma può tuttalpiù costituire offerta non formale idonea ad escludere la mora del debitore ex art. 1220 c.c. (Pret. Firenze 1 dicembre 1998 n. 1547, Arch. loc. 1999, 1547).

Ancora si è affermato che qualora, nel contrasto circa l'obbligo di...

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