LEGGE 15 maggio 2003, n. 107 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
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E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni "provvisorie" e sull'occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.
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La Commissione ha il compito di indagare su
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le cause delle archiviazioni "provvisorie" di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziche' nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilita'; c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.
ART. 2.
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La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
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Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
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L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
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La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.
ART. 3.
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La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli...
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