DECRETO 18 febbraio 2005 - Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla

2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali; Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e' devoluto ai comuni interessati; Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione del comma stesso;

Decretano

Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28...

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