Guida in stato di ebbrezza ed oblazione: in claris non fit interpretatio!

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
Pagine677-679

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  1. La sentenza che si annota si inserisce nel filone interpretativo, minoritario ma non certo irrilevante, secondo cui il sistema sanzionatorio nel procedimento del giudice di pace è caratterizzato dalla sostituzione, in sede applicativa, delle sanzioni edittali previste per i singoli reati attribuiti ratione materia alla cognizione dello stesso, con le nuove sanzioni di cui all'art. 52 D.L.vo n. 274/2000, senza che ciò comporti, però, la «scomparsa» di quelle originarie, a cui si deve tuttora far riferimento, agli altri fini.

    In sostanza, il sistema sarebbe paragonabile a quello introdotto con la legge n. 689 del 1981 che, agli artt. 53 e ss. ha concesso al giudice la facoltà di sostituire le pene detentive brevi con le c.d. sanzioni sostitutive. Sanzioni che, lungi dal determinare l'abrogazione generalizzata delle pene edittali dei «reati di riferimento», operano solo in sede «applicativa», ferme restando le sanzioni originarie per tutti gli altri effetti (ad es.: determinazione del tempo necessario ai fini della prescrizione).

    La differenza tra il «sistema» disciplinato dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 e quello introdotto con l'art. 52 del ricordato decreto sulla competenza penale del giudice di pace sarebbe rappresentata dal fatto che, nel caso in esame, la sostituzione è operata, una volta per tutte dal legislatore, e non è il frutto di una valutazione discrezionale, caso per caso, dell'organo giudicante.

    In estrema sintesi, il legislatore delegato avrebbe introdotto il ricitato art. 52 al precipuo scopo di dare attuazione al principio direttivo dettato dall'art. 16 della legge-delega 24 novembre 1999 n. 468, che prevede tetti massimi alle sanzioni irrogabili del giudice di pace (pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5.000.000, sanzioni alternative alla detenzione per una durata non superiore a sei mesi, detenzione domiciliare per un periodo non superiore ai 45 giorni) e l'esclusione della pena detentiva «tradizionale», senza per questo snaturare le specifiche tipologie penali dei singoli reati. Pertanto - come detto - le nuove pene rilevano solo in sede di concreta determinazione, da parte del giudice, della irroganda sanzione, mentre, sotto gli altri e diversi profili di rilevanza penale il riferimento obbligato è alle vecchie cornici edittali stabilite per i singoli reati devoluti alla competenza del giudice di pace.

    Così, si dovrà tener conto della originaria comminatoria per stabilire se la sentenza di condanna per uno di essi consenta la revoca della riabilitazione (art. 180), per calcolare il tempo necessario a prescrivere il reato (art. 157 c.p.) ePage 678 all'estinzione della pena (artt. 172 e 173 c.p.) e, per quel che qui più interessa, per individuare le contravvenzioni che, siccome punite con pene alternative, sono suscettibili di estinzione attraverso l'istituto dell'oblazione discrezionale di cui all'art. 162 bis c.p.

    Tale tesi, fatta propria dalla sentenza in commento - come par di comprendere dalla seppur critica motivazione - anche se suggestiva e autorevolmente sostenuta 1, non può essere condivisa, in quanto non trova «supporti» nella normativa richiamata.

  2. Non è infrequente, invero, che il giurista non riesca a sottrarsi alla tentazione di elaborare e/o contemplare raffinate costruzioni teoriche e poi corra il rischio di applicarle come un a priori nel quale vada collocato il dato normativo. Dato normativo il cui tenore letterale viene ad essere «svalutato» o «forzato» al fine di renderlo sintonico con la (reale o supposta) ratio dell'istituto (o del sistema) su cui si è costruito il modello teorico di riferimento.

    Nel caso di specie si muove dalla considerazione, difficilmente contestabile, secondo cui la ricordata legge delega e il decreto delegato sulla competenza penale del giudice di pace hanno disegnato una connessione tra i profili sostanziali e quelli processuali più stretta di quanto non sembri a prima vista. Da un lato, infatti, la selezione delle fattispecie incriminatrici interessate è stata operata con esclusivo riguardo alle...

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