LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 18 - Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 179 del 7 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e principi generali 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualita' dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:

  1. sviluppare la qualita' degli atti normativi;

  2. conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

  3. sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa;

  4. dare piena esplicazione al principio di sussidiarieta', anche al fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni;

  5. dare piena esplicazione ai criteri di appropriatezza, necessita', adeguatezza e proporzionalita' con l'obiettivo di garantire la semplicita' dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.

    1. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualita' degli atti normativi, sono posti i seguenti principi:

  6. la piu' estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonche' del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;

  7. la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarieta' del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;

  8. l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;

  9. l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilita' concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA);

  10. l'impegno a valutare l'applicazione di provvedimenti nazionali e comunitari che consentano di apportare ulteriori snellimenti alle procedure in atto.

    1. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi:

  11. la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidita' ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

  12. l'armonizzazione e l'uniformita' delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;

  13. la piena applicazione dei principi di responsabilita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa;

  14. l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

  15. l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarieta' nel sistema multilivello;

  16. l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT