LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 18 - Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 179 del 7 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e principi generali 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualita' dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:
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sviluppare la qualita' degli atti normativi;
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conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
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sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa;
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dare piena esplicazione al principio di sussidiarieta', anche al fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni;
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dare piena esplicazione ai criteri di appropriatezza, necessita', adeguatezza e proporzionalita' con l'obiettivo di garantire la semplicita' dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.
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A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualita' degli atti normativi, sono posti i seguenti principi:
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la piu' estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonche' del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;
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la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarieta' del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;
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l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;
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l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilita' concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA);
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l'impegno a valutare l'applicazione di provvedimenti nazionali e comunitari che consentano di apportare ulteriori snellimenti alle procedure in atto.
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A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi:
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la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidita' ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
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l'armonizzazione e l'uniformita' delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;
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la piena applicazione dei principi di responsabilita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa;
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l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
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l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarieta' nel sistema multilivello;
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l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di...
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