LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica

Coming into Force04 Marzo 1992
Published date18 Febbraio 1992
Enactment Date29 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/18/092G0077/CONSOLIDATED/20130201
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

  2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero e' stato piantato.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art 1.
  1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.

    2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art 2.
  1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalita' di cui alla presente legge, ne mettono a...

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