LEGGE 11 gennaio 1986, n. 3 - Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo

Coming into Force18 Gennaio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/01/17/086U0003/CONSOLIDATED/19920518
Published date17 Gennaio 1986
Enactment Date11 Gennaio 1986
Official Gazette PublicationGU n.13 del 17-01-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti:

1) ai conducenti, di eta' inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285

Art 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunita' economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973. n. 942.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N.285

Art 3.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' soggetto...

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