DECRETO 2 luglio 2002 - Obbligatorieta' per i non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000, cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001

IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto in particolare l'art. 7 del suddetto regolamento relativo all'estensione ai non aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori; Visto il regolamento (CE) 1886/2000, modificato dal regolamento (CE) 1812/2001, recanti modalita' di applicazione del regolamento 104/2000; Vista l'istanza in data 13 febbraio 2002 con la quale l'Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona, ha chiesto, ai sensi dei suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca delle acciughe nella zona compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro ed il compartimento marittimo di Pescara; Considerato che la documentazione presentata dalla suddetta Associazione a sostegno dell'istanza di estensione risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 1886/2000; Considerato che l'attivita' di produzione e commercializzazione della Associazione richiedente risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del regolamento 1812/2001; Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalla Associazione medesima; Decreta

Ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000 cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001, sono rese obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc.

coop. a r.l., con sede in Ancona

specie interessata all'estensione delle regole: acciuga (Engraulis Spp.); qualita': extra, a dimensione: 2-3-4; presentazione: intero; il campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti nominati dall'O.P. come previsto dall'art. 12 del regolamento 2406/96; l'imballo dovra' essere in legno 30x50x8; l'etichettatura del prodotto dovra' essere effettuata in base al regolamento...

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