Nuovo modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di assistenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante

´Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, il quale all'art. 118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attivita' di informazione ed al comma 1, tra gli altri, alla lettera e) il coordinamento informativo e statistico; Visto l'art. 9 del

legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente le procedure di monitoraggio per l'assistenza sanitaria nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, riguardante i modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e in particolare il modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di assistenza; Visto il

del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza; Rilevata la necessita' di modificare il modello LA per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza sanitaria; Visto il

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2003, riguardante l'approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 20 maggio 2004;

Decreta

Articolo unico

  1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici di...

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