LEGGE 8 agosto 1985, n. 430 - Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo

Coming into Force06 Settembre 1985
Published date22 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/22/085U0430/CONSOLIDATED/19860412
Enactment Date08 Agosto 1985
Official Gazette PublicationGU n.197 del 22-08-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalita' di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985 e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' sostituita dalla seguente:

"La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di societa' ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle societa' partecipate vengono acquisite dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. e' titolare".

Art 2.
  1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.

  2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art 3.

Per lo svolgimento delle attivita' connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 19 giugno 1965, e' assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.

Art 4
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