COMUNICATO - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (11° aggiornamento del 31 gennaio 2012). (12A02672)

  1. La normativa sul patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) prescrive che le operazioni di rimborso o riacquisto integrale o parziale di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

    Il riacquisto e il rimborso non sono consentiti se:

    i) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia;

    ii) l'operazione avviene prima che sia decorso il termine minimo dall'emissione per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (1) senza procedere alla sostituzione degli strumenti con altri di qualita' patrimoniale almeno equivalente (c.d. replacement).

    Le banche possono liberamente acquistare - con finalita' di ricollocamento sul mercato - quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza per importi inferiori a determinate soglie (2) .

  2. Con il presente aggiornamento, sono state riviste le condizioni alle quali la Banca d'Italia autorizza le operazioni di rimborso/riacquisto; tra queste non e' piu' previsto l'obbligo di replacement.

    Questo obbligo limita la possibilita' di effettuare operazioni di c.d. liability management, che rientrano tra le misure indicate dalla raccomandazione della European Banking Authority (EBA) dell'8 dicembre 2011 per conseguire incrementi del patrimonio di vigilanza di piu' elevata qualita' (capitale e riserve - c.d. Common Equity) (3) .

    La nuova regolamentazione prudenziale internazionale (4) e il mercato, inoltre, attribuiscono una maggiore importanza alla qualita' degli elementi che compongono il patrimonio di vigilanza. In tale prospettiva, le nuove regole, da un lato, pongono un'accresciuta enfasi sul Common Equity, dall'altro, rafforzano i requisiti per la computabilita' nel patrimonio degli altri strumenti. Di conseguenza, gli strumenti di capitale diversi dal Common Equity (5) , che non rispettano le caratteristiche previste dalla richiamata normativa internazionale per la computabilita' nell'Additional Tier 1 e nel Tier 2, dovranno essere progressivamente sostituiti (phasing out).

    Infine, l'obbligo di replacement, non essendo armonizzato a livello internazionale, puo' creare uno svantaggio competitivo per le banche italiane nei confronti di intermediari di altri paesi.

    Le operazioni di riacquisto espongono tuttavia le banche a varie tipologie di rischi.

    Tra questi, assumono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT