LEGGE 31 luglio 1956, n. 1002 - Nuove norme sulla panificazione

Coming into Force25 Settembre 1956
End of Effective Date11 Agosto 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/09/10/056U1002/CONSOLIDATED/20060704
Published date10 Settembre 1956
Enactment Date31 Luglio 1956
Official Gazette PublicationGU n.228 del 10-09-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.

Art 2.

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

  1. due rappresentanti della Camera di commercio industria ed agricoltura;

  2. un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

  3. un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

  4. un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che e' costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunita' del nuovo, impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' ove e' stata chiesta l'autorizzazione.

Art 3.

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienicosanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

I panifici, inoltre, da nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitarie competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art 3.

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienicosanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitarie competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art 4.

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

Art 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della localita', la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalita' della lavorazione e la indicazione della potenzialita' di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresi', unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della localita', la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalita' della lavorazione e la indicazione della potenzialita' di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987, N.357 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 26 OTTOBRE 1987, N.435

Art 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente: Quintali Tasse per Tassa di pane nuovi impianti annuale Fino a 5 L. 1.200 L. 1.000 Fino a 10 L. 2.500 L. 2.000 Fino a 50 L. 6.000 L. 5.000 Fino a 100 L. 10.000 L. 8.000 oltre 100 L. 15.000 L.12.000

Per i forni di cui all'art. 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa e' stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art 7.

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto, dovra' essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

Art 7.

Le...

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