LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 - Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati

Coming into Force15 Marzo 1990
Enactment Date21 Febbraio 1990
Published date28 Febbraio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/02/28/090G0071/CONSOLIDATED/20031115
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

    "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".

  2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".

Art 2.
  1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dai seguenti:

"Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma".

Art 3.
  1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente:

"Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione".

Art 4.
  1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo".

Art 5.
  1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi...

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