A decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.
Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.
LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534 - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali
Coming into Force | 06 Novembre 1996 |
Enactment Date | 17 Ottobre 1996 |
Published date | 22 Ottobre 1996 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/22/096G0562/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.248 del 22-10-1996 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
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Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
non avere fine di lucro;
promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
Per il...
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