LEGGE 5 giugno 1989, n. 219 - Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

Coming into Force07 Giugno 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/06/06/089G0295/ORIGINAL
Published date06 Giugno 1989
Enactment Date05 Giugno 1989
Official Gazette PublicationGU n.130 del 06-06-1989
Capo I NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

Art 1.
  1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previ ste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio puo' inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

  2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio puo' disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

  3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi e' consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

  4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

  5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Art 2.
  1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato e' infondata, ovvero manca una condizione di procedibilita' diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato e' estinto, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresi' la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

  2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

Art 3.
  1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

  2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

  3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

Art 4.
  1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera

    competente ne da' comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilita', nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione e' stata negata. Il provvedimento di archiviazione e' irrevocabile.

  2. Se il procedimento e' relativo ad un reato...

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