LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25 - Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Coming into Force10 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/23/085U0025/ORIGINAL
Published date23 Febbraio 1985
Enactment Date15 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.47 del 23-02-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo.

Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".

Art 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal seguente:

"Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".

Art 3.

La lettera g) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituita dalla seguente:

"g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411".

Art 4.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Entrate). - Le entrate dell'Azienda sono costituite:

dal provento di cui alla lettera g) del precedente articolo 3;

dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente articolo 8, numero 12);

dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;

da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;

da ogni altra eventuale entrata".

Art 5.

L'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Il coefficiente unitario di tassazione (t) e' calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita' ed e' determinato con decreto del Ministro dei...

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