LEGGE 11 aprile 1974, n. 138 - Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana

Coming into Force08 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/07/074U0138/CONSOLIDATED/20140624
Enactment Date11 Aprile 1974
Published date07 Maggio 1974
Official Gazette PublicationGU n.117 del 07-05-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

  1. latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

  2. latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

  3. prodotti cascari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.

E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

Art 1.

((E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

  1. latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

  2. latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

  3. prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

  4. bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione)).

E' altresi' vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

E' escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilita' istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purche' il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non puo' superare i 150 centilitri. E' vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto e' limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti.

Art 2.

E' fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso.

Il cambiamento della destinazione dichiarata e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Art 3.

I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta...

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