Le nuove identità. La titolarità e la gestione dei dati ed il diritto all'oblio

AutoreAugusto Sebastio
Pagine619-627
AUGUSTO SEBASTIO
LE NUOVE IDENTITÀ.
LA TITOLARITÀ E LA GESTIONE DEI DATI
ED IL DIRITTO ALL’OBLIO
S: 1. Il passaggio dell’identità reale a quella virtuale.–2. Il mercato dei
dati e la desistenza consapevole nella protezione degli stessi.–3. Il Diritto all’O-
blio e la persistenza della Memoria.–4. La gestione delle memorie in rete post
mortem come manifestazione del Diritto all’Oblio.
1. Il web sovverte i canoni originari e la staticità dell’immagine e dell’i-
dentità, sia essa pubblica o privata, moltiplicandola e scomponendola ed abi-
tuando il titolare di essa alla sua gestione come bene personale, come segno
distintivo della propria espressione, ed alla edicazione di molteplici iden-
tità contestuali. La difformità e la pluralità di identità decontestualizzano il
concetto di identità sociale precedente, una volta inteso in senso singolo, a
prescindere dagli ambiti, oggi plurimo a seconda della aggregazione sociale
digitale di appartenenza e dell’ambito di utilizzo. In tali contesti ad un’iden-
tità analogica singola e privata, frutto dei secoli e propriamente denita no
al XX secolo si contrappone, oggi, una molteplice identità di rete a disposi-
zione di terzi per volontà diretta (accesso ai social-network e aperta fruibilità
dei dati) o indiretta (furto di identità o delle credenziali di riconoscimento,
in realtà nel nostro ordinamento penale solo sostituzione di persona art. 494
c.p.) 1.
1 Nel nostro ordinamento non è previsto il furto d’identità e l’unico reato con caratteristiche
similari, lì dove venga usurpata l’altrui identità è previsto dall’articolo 494 del codice penale preve-
de: “Chiunque al ne di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se o ad
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è
punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione no ad
un anno”. Il furto di identità identity theft consiste nel furto delle credenziali altrui e nell’utilizzo
delle stesse per presentarsi a terzi con l’identità rubata e commettere reati. L’assenza di identità in
rete, intesa come fattezze siche e lineamenti, non esiste e l’identità online è costituita da bit. Il
presentarsi con identità altrui generando condotte illecite comporta l’ardua dimostrazione di essere
estraneo alla condotta illecita da parte del soggetto la cui identità è stata sostituita. Alcuni social
network, nelle clausole legali presenti, dismettono qualunque forma di responsabilità in tema di
privacy e di trattamento dei dati, non garantendo che i dati contenuti sul prolo online siano visua-

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