LEGGE 8 aprile 2004, n. 95 - Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti

Coming into Force15 Aprile 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/14/004G0122/ORIGINAL
Enactment Date08 Aprile 2004
Published date14 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-2004
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge: ART. 1. 1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "ART. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria, alle autorita' indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonche' nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. 4. L'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, puo' delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita' giudiziaria indicata nel...

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