Nuova Prelazione Agraria, Compenso Amministratore Di Condominio, Norme Sulla Sistemazione Del Verde E Una Vergogna Di Stato

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine583-585
583
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
Dottrina
NUOVA PRELAZIONE AGRARIA,
COMPENSO AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO, NORME
SULLA SISTEMAZIONE
DEL VERDE E UNA VERGOGNA
DI STATO
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Un’altra prelazione agraria. 2. Pagamento imposte di suc-
cessione. 3. Nuovo adempimento per le locazioni abitative. 4.
Lo schema tipo per il compenso dell’amministratore di condo-
minio. 5. Espropriazioni larvate. 6. Sistemazione del verde, lo
zampino dello stato. 7. Nuovo bonus mobili per giovani coppie
“under 35”. 8. Presupposti per il distacco dall’impianto cen-
tralizzato di riscaldamento. 9. L’orologio/calendario di una
vergogna di stato.
1. Un’altra prelazione agraria
Dentro la legge sulla “semplif‌icazione” del settore agri-
colo, c’è inf‌ilata una nuova prelazione. Non individuabile
(non compare la parola prelazione!) se non si sa che c’è.
Coperta dal titolo della legge e ancor di più dalla rubrica
(“Semplif‌icazione in materia di controlli”) dell’articolo
che la contiene. Ci sono in pieno tutti i requisiti di una
“truffa” (e di una “vergogna”).
Alle prelazioni varie già in essere (coloni, mezzadri, col-
tivatori diretti, conf‌inanti e/o non conf‌inanti), la nuova leg-
ge ne aggiunge una nuova di zecca: quella dell’imprenditore
agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola,
proprietario di terreni conf‌inanti con fondi posti in vendi-
ta, “purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni,
aff‌ittuari, compartecipanti o enf‌iteuti diretti” (una precau-
zione di troppo a favore dei “deboli”, non si sa mai...: la mez-
zadria e la colonia sono state abolite più di 30 anni fa!).
Le altre condizioni e le modalità di esercizio del diritto
di prelazione (ma, in pratica, sarà come mettere all’asta
un fondo, con tutto ciò che di negativo - e ben noto - ne
consegue, anche sul piano dell’incertezza dei rapporti giu-
ridici per lungo tempo, pure in materia f‌iscale, e dell’e-
sposizione del venditore a non piacevoli risvolti “numi-
smatici”) rimangono intatte. E, forse, sarà proprio meglio
fare un’asta privata in tutta regola, che di per sé esclude
la prelazione (con relativa eccezione di costituzionalità,
se si dovesse sostenere che questa conseguenza si applica
solo ad aste pubbliche).
Per sapere quando un imprenditore agricolo possa, così
come una società, essere considerato professionale, il ri-
ferimento è - concludiamo - al D.Lgs. 29.3.2004, anch’esso
intitolato (e ci risiamo…) alla “semplif‌icazione” in agri-
coltura.
2. Pagamento imposte di successione
Dall’1.4.’16 è possibile pagare con il modello di versa-
mento F24 (anziché con il modello F23) l’imposta sulle
successioni, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le
tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali,
nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti per
la presentazione della dichiarazione di successione. Con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
17.3.’16 prot. 40892, infatti, è stato esteso l’utilizzo del mo-
dello F24 al pagamento di tutte le somme dovute in relazio-
ne alla presentazione della dichiarazione di successione.
Nel provvedimento in questione si prevede un periodo
transitorio (e precisamente f‌ino al 31.12.’16) in cui si potrà
continuare ad utilizzare per il pagamento di tutti i tribu-
ti anzidetti, il modello F23, in alternativa al modello F24.
Mentre a partire dall’1.1.’17 i citati versamenti dovranno
essere effettuati esclusivamente con il modello F24.
Con successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate,
saranno istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare con il
modello F24, così come saranno impartite le istruzioni per
la compilazione del modello. Il provvedimento in commen-
to è stato emanato - sottolinea l’Agenzia - nell’ottica di una
razionalizzazione delle modalità di pagamento, considera-
to che il modello F24 garantisce una maggiore eff‌icienza
nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore passo
verso la semplif‌icazione degli adempimenti f‌iscali dei con-
tribuenti che già lo utilizzano per il pagamento di nume-
rose imposte.
3. Nuovo adempimento per le locazioni abitative
La legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 28.12.’15, art. 1,
comma 59) - nel modif‌icare la disciplina delle locazioni
abitative e, in particolare, l’art. 13, l. 431/’98 in tema di
patti contrari alla legge - ha, fra l’altro, previsto un nuovo
adempimento a carico del locatore. Questi, infatti, dopo
aver provveduto alla registrazione del contratto (“nel ter-
mine perentorio di trenta giorni”) è tenuto, adesso, “nei

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