Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' sostituito dal seguente: " 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 16 giugno 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 3158): Presentato dall'on. Tattarini il 5 febbraio 1997.

    Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II e XIV.

    Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 dicembre 1997, l'11 febbraio 1998 e il 25 febbraio 1998.

    Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 2 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II e XIV.

    Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 aprile 1998, e approvato il 30 aprile 1998.

    Senato della Repubblica (atto n. 3249): Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 6 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1 , 2 e 10 .

    Esaminato dalla 9 commissione il 26 e 28 maggio 1998; il 2 giugno 1998 e approvato il 9 giugno 1998.

    N O T E

    Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle...

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