La nuova disciplina dell'arbitrato

AutoreAntonio Nucera
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Il 23 dicembre 2005 è stato approvato il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 pubblicato sul supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 recante ´Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80ª che, oltre a modificare il processo di Cassazione, ha riscritto l'intera parte del codice di rito relativa all'arbitrato.

La riforma, entrata in vigore lo scorso 2 marzo, presenta dunque molte novità ed alcune di particolare rilevanza.

Anzitutto, mentre prima della riforma era fatto divieto di far decidere ad arbitri le controversie che in genere non potevano formare oggetto di transazione, la nuova formulazione dell'art. 806 del codice di procedura civile individua nella disponibilità dell'oggetto della controversia l'unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato.

Tale disponibilità deve, peraltro, considerarsi riferita esclusivamente al diritto azionato; ciò è confermato dal novellato art. 819 che consente agli arbitri di pronunciarsi anche nel caso in cui la decisione riguardi questioni che vertano su materie che non possono formare oggetto di arbitrato, salvo che tali questioni non ´debbano essere decise con efficacia di giudicato per leggeª.

Innovativa è poi la previsione di cui all'art. 808- bis che consente alle parti di ´stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinatiª.

E nuova è anche la disposizione di cui all'art. 808- ter in tema di arbitrato irrituale (o libero) che attribuisce alle parti la facoltà, con disposizione espressa per iscritto, di prevedere che la controversia sia definita da arbitri mediante determinazione contrattuale. A differenza dell'arbitrato rituale, tuttavia, la decisione assunta dagli arbitri irrituali ha valore contrattuale ed è dunque annullabile non, però, alla stregua di un qualsiasi contratto ma solo per taluni motivi indicati nello stesso articolo. In più la natura di tale decisione esclude la possibilità di conseguirne giudizialmente l'esecutività.

Interessante è poi la norma di cui all'articolo 808- quater, secondo cui nel dubbio la convenzione arbitrale deve interpretarsi ´nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisceª.

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