PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002 - Modalita' e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita' di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le Amministrazioni interessate; Dispone

  1. Comunicazione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilita'.

    1.1. I soggetti che stipulano contratti di fornitura di servizi telefonici, servizi idrici e del gas devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi, con esclusione delle utenze classificate come domestiche e ad uso pubblico.

    1.2. I dati da comunicare riguardano i contratti in essere alla data del 1 gennaio 2000, ancorche' stipulati in anni precedenti, nonche' quelli stipulati da tale data in poi.

  2. Modalita' e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita'.

    2.1. I soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al punto 1 devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

    2.2. Gli stessi soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

    2.3. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, predisposte secondo le rispettive specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al presente provvedimento, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

    2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle specifiche tecniche, devono avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.

    2.5. La prima comunicazione sara' effettuata dal 1 novembre al 31 dicembre 2002 per i dati relativi agli anni 2000 e 2001. Entro il 30 aprile di ciascun anno devono essere effettuate le comunicazioni dei dati relativi all'anno solare precedente.

    2.6. Per i soggetti gestori di servizi di somministrazione di energia elettrica resta confermato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati, previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della...

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