Note Di Procedura In Tema Di Applicazione Provvisoria Delle Misure Di Sicurezza

AutoreDomenico Potetti
Pagine108-117
108
dott
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
NOTE DI PROCEDURA
IN TEMA DI APPLICAZIONE
PROVVISORIA DELLE MISURE
DI SICUREZZA (*)
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. La scelta della misura di sicurezza provvisoria. 2. Il princi-
pio della domanda. 3. La gravità indiziaria. 4. Il rinvio all’art.
273, comma 2, c.p.p. 5. La questione dell’interrogatorio di
garanzia. I tempi. 6. ...e la sua (eventuale) necessità. 7. Le
conseguenze del mancato interrogatorio. 8. La revoca della
misura di sicurezza ex art. 299, comma primo, c.p.p. 9. I con-
trolli periodici sulla pericolosità.
1. La scelta della misura di sicurezza provvisoria
Le norme del rito penale che regolano l’applicazione
provvisoria delle misure di sicurezza sono strumentali ri-
spetto all’art. 206 c.p., norma penale sostanziale a mente
della quale, in particolare, il giudice può disporre che il
minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale,
o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in
stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da so-
stanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in
un riformatorio, o in un manicomio giudiziario, o in una
casa di cura e di custodia (1).
Una prima, assai rilevante, questione è quella della
scelta della misura di sicurezza da applicare nel caso con-
creto.
Com’è noto già la Corte costituzionale (2) aveva di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 c.p., nel-
la parte in cui non consentiva al giudice di disporre, in
luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una
misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge,
idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure
adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.
Erano quindi ormai consolidati i principi già f‌issati
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nelle sen-
tenze che avevano dichiarato l’illegittimità costituzionale
prima dell’art. 222 c.p. e poi dell’art. 206 c.p. per violazione
dell’art. 32 Cost. (diritto alla salute), nella parte in cui
(appunto) tali norme non consentivano di adottare, inve-
ce del ricovero in OPG, una diversa misura di sicurezza
idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente
ed a far fronte alla sua pericolosità sociale.
Come alternativa, la Corte costituzionale aveva valoriz-
zato (e questa via è ancora attuale) la misura di sicurezza
della libertà vigilata, in virtù della genericità delle prescri-
zioni che la caratterizzano, tale da consentire al giudice di
“riempirla” con contenuti terapeutico - riabilitativi.
La libertà vigilata veniva proposta come la giusta so-
luzione per soddisfare la natura bipolare delle misure di
sicurezza; infatti, secondo la Corte costituzionale, l’appli-
cazione delle misure di sicurezza deve muoversi verso due
f‌inalità, collegate e non scindibili, e cioè la cura e la tutela
dell’infermo di mente e il contenimento della sua perico-
losità sociale.
Di conseguenza, secondo il giudici della Consulta sa-
rebbe costituzionalmente inammissibile un sistema che
rispondesse ad una sola di queste f‌inalità, tanto che le esi-
genze di tutela della collettività non potrebbero mai giu-
stif‌icare misure tali da recare danno, anziché vantaggio,
alla salute del paziente.
Per assicurare l’equilibrio fra queste due f‌inalità, la
Corte costituzionale ha riconosciuto valore costituzionale
a due principi fondamentali.
Da un lato quello della f‌lessibilità della disciplina delle
misure di sicurezza, al f‌ine di adeguarle alle specif‌icità del
soggetto.
Da altro lato la sussidiarietà delle misure di sicurezza
custodiali, che sono applicabili solo nei casi in cui la via
della libertà vigilata a contenuto terapeutico non sia ido-
nea a garantire il contemperamento tra esigenze di cura e
di difesa sociale.
Questi principi costituivano già jus receptum, tanto che
la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 219 c.p., per
violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui tale
articolo non consentirebbe al giudice di applicare la libertà
vigilata a contenuto terapeutico, analogamente a quanto
statuito nelle sentenze n. 253 del 2003 e 367 del 2004.
Per contro, la Corte ritenne che risultava ormai vigente
nella disciplina delle misure di sicurezza il principio se-
condo il quale si deve escludere l’automatismo che impo-
ne al giudice di disporre comunque la misura detentiva,
anche quando una misura meno drastica, e in particolare
una misura più elastica e non segregante come la libertà
vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giu-
dice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare
contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della
persona interessata e di controllo della sua pericolosità
sociale (3).
Come spesso accade, le tracce della giurisprudenza
sono state seguite dal legislatore.
Allineandosi infatti ai principi espressi dalla giurispru-
denza della Corte costituzionale, la vigente versione del
comma 4 del D.L. n. 211 del 2011, nel dettare la normativa
per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha
inciso ancora sulla questione della scelta della misura di
sicurezza, prevedendo da un lato che dal 31 marzo 2015 gli
ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite
esclusivamente all’interno di apposite strutture sanitarie,
e prevedendo d’altro lato che comunque il giudice dispo-

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