Nota sugli effetti della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1531/1999

AutoreElena Baio
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  1. - La sentenza del Tar Lazio ha, tra l'altro, disposto l'annullamento del decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali del 26 settembre 1997 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 125 del 23 febbraio 1998. Si tratta di atti presupposti dei singoli provvedimenti sanzionatori, che sono stati annullati nel punto in cui consentono l'applicazione delle sanzioni anche in presenza di danno ambientale «pari a zero», per usare le stesse parole del decreto ministeriale.

    È da notare che il sistema di quantificazione della sanzione istituito dal decreto ministeriale e recepito dalla deliberazione del Consiglio Comunale, prescinde completamente dall'accertamento del danno ambientale, essendo fondato sulla elaborazione di dati catastali, presuntivamente indicativi della consistenza dell'abuso edilizio sanato o del quale è in corso la pratica di sanatoria.

    Poiché la pronuncia di annullamento (esecutiva anche se non passata in giudicato e tuttora appellabile) ha avuto per oggetto provvedimenti aventi effetti di carattere generale e non limitati alle parti nel processo, in questo momento tutto questo sistema di quantificazione della sanzione che consente tale quantificazione sulla base di dati catastali e quindi anche in assenza di danno ambientale, è inapplicabile.

  2. - Gli effetti sono quindi l'impossibilità per tutti i comuni (e non solo per quello di Firenze) di emanare nuovi provvedimenti applicativi alla sanzione.

    Tuttavia bisogna considerare: - anche se i provvedimenti fossero stati emanati prima, ma notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza del TAR (21 giugno 1999), essendo tale sentenza esecutiva risulterebbero privi dei necessari atti presupposti. Tuttavia i provvedimenti applicativi delle sanzioni sarebbero illegittimi ma non nulli, con la conseguenza che nei confronti degli stessi esiste da parte dei soggetti che ne fossero colpiti, l'interesse e l'onere della impugnazione tempestiva (60 giorni dalla notificazione per la impugnazione al Tar, 120 giorni, per la proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato);

    - nel caso di provvedimenti emanati e notificati prima della pubblicazione della sentenza e per i quali non fosse ancora scaduto il termine per l'impugnazione, vi è egualmente interesse a proporla, poiché altrimenti divenuti i provvedimenti definitivi, nessun'altra contestazione sarà efficacemente proponibile;

    - i provvedimenti comunali che in...

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